IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162,  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art. 974 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza
e tecnologia dei materiali.
                      Scuola di specializzazione
                in scienza e tecnologia dei materiali
  Art. 974. - E' istituita la scuola di specializzazione in scienza e
tecnologia dei materiali presso l'Universita' di Napoli.
  La  scuola  ha il compito di formare figure professionali capaci di
progettare, selezionare e  provare  i  materiali  in  funzione  delle
applicazioni  specifiche,  partendo  da  una  comprensione della loro
struttura interna a livello chimico-fisico.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia
dei materiali.
  Art.  975.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun  anno  prevede  almeno centocinquanta ore di insegnamento e
almeno cento ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di venti  iscritti  per  ciascun
anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.
  Art. 976. - Concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di
scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali  e  di  ingegneria,  e  i
dipartimenti   di   ingegneria  dei  materiali  e  della  produzione,
ingegneria chimica e chimico.
  Art. 977. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola  i  laureati  dei  corsi  di  laurea   in   chimica,   chimica
industriale, fisica, ingegneria.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio  conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico del 31 marzo 1933, n. 1592, a  quelli  richiesti  nei
commi precedenti.
  Art. 978. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   fisica dei materiali;
   chimica dei materiali;
   laboratorio dei materiali;
   un insegnamento (due insegnamenti) scelti tra quelli opzionali;
   partecipazione a corsi seminariali.
  Il  primo anno va integrato, a giudizio del consiglio della scuola,
da uno o piu' dei seguenti corsi che integrino  la  preparazione  dei
laureati provenienti dai diversi corsi di laurea;
   fondamenti di chimica dei materiali;
   fondamenti di fisica della materia;
   fondamenti di ingegneria dei materiali.
  2› Anno:
   comportamento ed affidabilita';
   struttura e caratterizzazione dei materiali;
   due insegnamenti (tre insegnamenti) scelti tra quelli opzionali;
   partecipazione a corsi seminariali.
  Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
   laboratorio materiali II;
   chimica fisica dei materiali;
   tecnologia e processi di fabbricazione;
   caratterizzazione, struttura e proprieta' dei materiali;
   materiali metallici;
   materiali ceramici;
   materiali semiconduttori;
   materiali polimerici;
   materiali composti;
   materiali magnetici;
   materiali strutturali;
   biomateriali;
   scienza delle costruzioni e proprieta' meccaniche dei materiali;
   corrosione e protezione dei materiali;
   tecniche informatiche e di elaborazione dei dati;
   superfici e interfacce;
   fisica e tecnologia dei dispositivi;
   fondamenti di cristallografia e strutturistica;
   criteri di scelta dei materiali;
   analisi chimico-fisica dei materiali;
   principi di tecnologia dei materiali.
  Art.  979. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi
dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Su   parere   del  consiglio  della  scuola  verranno  riconosciute
attivita' inerenti alla specializzazione svolta presso enti  pubblici
o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche.
  Art.  980.  -  Gli  insegnamenti  di  ciascun  anno  di  corso sono
organizzati su base semestrale. Per ogni insegnamento teorico-pratico
le   lezioni   teoriche   sono   accompagnate  da  dimostrazioni  e/o
esercitazioni pratiche nella misura piu' larga possibile.
  E'  obbligatoria,  inoltre,  la  frequenza  presso  un  laboratorio
universitario,  oppure  di  ente  pubblico  o  privato  con  cui  sia
stabilita  convenzione. Detta frequenza dovra' protrarsi per entrambi
gli anni di corso.
  All'inizio  del  primo  anno  di corso, gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali,   ed   il  programma  di  lavoro  sperimentale.  L'impegno
scolastico complessivo per ciascun anno di corso, non  dovra'  essere
inferiore alle centocinqunta ore oltre le attivita' seminariali.
  Lo  specializzando  dovra'  aver  frequentato  almeno  il 70% delle
lezioni teoriche dei seminari e delle  esercitazioni  di  laboratorio
per poter accedere agli esami che concludono ciascun anno di corso.
  Ai  fini  della  frequenza  alle  lezioni teoriche e alle attivita'
pratiche, il consiglio della scuola potra' riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione,   svolta   all'estero   dallo   specializzando   in
laboratori  universitari od in adeguate strutture extrauniversitarie.
  Art.  981.  -  Il  corso  si  conclude con un esame di diploma, che
consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri
la  preparazione scientifica e le capacita' operative sulla scienza e
tecnologia dei materiali.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 25 marzo 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1988
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 155